Art. 2

In vigore dal 6 lug 2006
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2005/94/CE. Si applicano inoltre la definizione di giardini zoologici di cui all’ della direttiva 1999/22/CE e la definizione di organismi, istituti o centri uffialmente riconosciuti di cui all’, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 92/65/CEE.
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