Art. 27

Misure da applicare in ulteriori zone di restrizione

In vigore dal 14 giu 2006
Misure da applicare in ulteriori zone di restrizione 1.   L'autorità competente può disporre l'applicazione parziale o totale delle misure di cui agli articoli da 13 a 26 all'interno delle ulteriori zone di restrizione previste dall', paragrafo 4 («ulteriori zone di restrizione»). 2.   Qualora i dati epidemiologici o altri riscontri lo richiedano, l'autorità competente può attuare un programma preventivo di eradicazione, comprendente la macellazione o l'abbattimento preventivi del pollame o di altri volatili in cattività, nelle aziende e nelle zone a rischio, secondo i criteri di cui all'allegato IV della direttiva 2005/94/CE, ubicate nelle ulteriori zone di restrizione. Il ripopolamento di tali aziende avviene conformemente alle istruzioni impartite dall'autorità competente. 3.   Gli Stati membri che applicano le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 ne informano la Commissione.
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Misure da applicare in ulteriori zone di restrizione (Art. 27 Decisione (UE) 2006/416) — Testo vigente | Portale Normativo