Art. 29

Ripopolamento delle aziende

In vigore dal 14 giu 2006
Ripopolamento delle aziende 1.   Gli Stati membri garantiscono il rispetto dei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, una volta applicate le misure di cui all'. 2.   Il ripopolamento delle aziende avicole commerciali non può essere effettuato prima che siano trascorsi 21 giorni dalla data di completamento delle operazioni finali di pulizia e disinfezione conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale. 3.   Per un periodo di 21 giorni dalla data di ripopolamento delle aziende avicole commerciali vengono attuati i seguenti provvedimenti: a) il pollame è sottoposto ad almeno un esame clinico condotto dal veterinario ufficiale. Quell'esame clinico o, se viene condotto più di un esame, l'esame clinico finale è svolto in un momento quanto più prossimo possibile al termine del periodo di 21 giorni di cui sopra; b) vengono eseguiti esami di laboratorio conformemente alle istruzioni dell'autorità competente; c) il pollame che muore in fase di ripopolamento è sottoposto a esami conformemente alle istruzioni dell'autorità competente; d) chiunque entri o esca dall'azienda avicola commerciale rispetta opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria; e) durante la fase di ripopolamento non è ammessa l'uscita dall'azienda avicola commerciale del pollame senza l'autorizzazione dell'autorità competente; f) il titolare tiene un registro dei dati relativi alla produzione, inclusi quelli relativi alla morbilità e alla mortalità, e lo aggiorna regolarmente; g) qualsiasi variazione dei dati relativi alla produzione di cui alla lettera f) e altre anomalie sono immediatamente comunicate all'autorità competente. 4.   In base a una valutazione del rischio l'autorità competente può disporre l'applicazione delle procedure di cui al paragrafo 3 ad aziende diverse dalle aziende avicole commerciali o ad altre specie in un'azienda avicola commerciale. 5.   Il ripopolamento con pollame delle aziende a contatto avviene conformemente alle istruzioni impartite dall'autorità competente in base alla valutazione del rischio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:416:oj#art-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Ripopolamento delle aziende (Art. 29 Decisione (UE) 2006/416) — Testo vigente | Portale Normativo