Art. 28
Esami di laboratorio e altre misure riguardanti i suini e altre specie
In vigore dal 14 giu 2006
Esami di laboratorio e altre misure riguardanti i suini e altre specie
1. A seguito della conferma della presenza dell'HPAI in un'azienda, l'autorità competente garantisce che vengano effettuati sui suini presenti nell'azienda esami di laboratorio appropriati, volti a confermare o escludere un'infezione da virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, pregressa o in atto, in tali suini.
In attesa del risultato di questi esami è assolutamente vietato fare uscire suini dall'azienda.
2. Qualora gli esami di laboratorio di cui al paragrafo 1 confermino la positività ai virus HPAI nei suini, l'autorità competente può autorizzare il trasporto di detti suini verso altre aziende suinicole o macelli designati, purché opportune prove successive dimostrino che il rischio di diffusione dell'influenza aviaria è trascurabile.
3. Laddove gli esami di laboratorio di cui al paragrafo 1 confermino l'esistenza di una grave minaccia per la salute, l'autorità competente garantisce che i suini siano abbattuti il più presto possibile sotto controllo ufficiale, in modo da impedire la diffusione del virus dell'influenza aviaria, in particolare nella fase di trasporto, e conformemente a quanto prescritto dalla direttiva 93/119/CE del Consiglio (7).
4. A seguito della conferma della presenza dell'influenza aviaria in un'azienda e in base a una valutazione del rischio, l'autorità competente può applicare le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 a qualsiasi altro mammifero presente nell'azienda e può estendere tali misure alle aziende a contatto.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, i risultati degli esami e le misure applicate a norma dei paragrafi da 1 a 4.
6. A seguito della conferma della presenza del virus HPAI nei suini o in qualsiasi altro mammifero presenti in un'azienda, l'autorità competente può attivare la sorveglianza al fine di individuare e applicare le misure atte a prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI ad altre specie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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