Art. 11
Istituzione di zone di protezione e sorveglianza e di ulteriori zone soggette a restrizioni in presenza di focolai di HPAI
In vigore dal 14 giu 2006
Istituzione di zone di protezione e sorveglianza e di ulteriori zone soggette a restrizioni in presenza di focolai di HPAI
1. Immediatamente dopo la comparsa di un focolaio di HPAI, l'autorità competente istituisce:
a)
una zona di protezione con un raggio minimo di tre chilometri intorno all'azienda;
b)
una zona di sorveglianza con un raggio minimo di 10 chilometri intorno all'azienda, comprendente la zona di protezione.
2. Se il focolaio di HPAI è confermato in altri volatili in cattività in un'azienda non commerciale, un circo, uno zoo, un negozio di uccelli da compagnia, un parco naturale, un'area recintata in cui altri volatili in cattività siano tenuti a scopi scientifici o per scopi connessi con la conservazione di specie minacciate o di razze rare ufficialmente registrate di altri volatili in cattività diversi dal pollame, l'autorità competente può, previa valutazione del rischio, derogare nella misura necessaria alle disposizioni di cui alle agli articoli da 11 a 26 relative all'introduzione di zone di protezione e sorveglianza ed alle misure da applicare al loro interno, purché tali deroghe non compromettano le misure di lotta contro la malattia.
3. Nell'istituire le zone di protezione e sorveglianza di cui al paragrafo 1, l'autorità competente tiene conto perlomeno dei criteri di seguito elencati:
a)
l'indagine epidemiologica;
b)
la situazione geografica, con particolare riferimento alle barriere naturali;
c)
l'ubicazione e la vicinanza delle aziende e la stima del numero di capi di pollame;
d)
i flussi della movimentazione e degli scambi di pollame o di altri volatili in cattività;
e)
le attrezzature e il personale disponibili per controllare l'eventuale movimentazione, all'interno delle zone di protezione e sorveglianza, del pollame o degli altri volatili in cattività, delle loro carcasse, del concime, delle lettiere o dello strame usato, soprattutto nel caso in cui il pollame o gli altri volatili in cattività da abbattere e da eliminare debbano essere spostati dall'azienda d'origine.
4. L'autorità competente può istituire ulteriori zone di restrizione intorno alle zone di protezione e sorveglianza o nelle loro adiacenze, tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo 3.
5. Se una zona di protezione o sorveglianza o un'ulteriore zona di restrizione comprende parti del territorio di vari Stati membri, le autorità competenti degli Stati membri interessati collaborano all'istituzione della zona.
Storico versioni
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