Art. 27 · Misure da applicare in ulteriori zone di restrizione

Art. 27

Misure da applicare in ulteriori zone di restrizione

In vigore dal 14 giu 2006
Misure da applicare in ulteriori zone di restrizione 1.   L'autorità competente può disporre l'applicazione parziale o totale delle misure di cui agli articoli da 13 a 26 all'interno delle ulteriori zone di restrizione previste dall', paragrafo 4 («ulteriori zone di restrizione»). 2.   Qualora i dati epidemiologici o altri riscontri lo richiedano, l'autorità competente può attuare un programma preventivo di eradicazione, comprendente la macellazione o l'abbattimento preventivi del pollame o di altri volatili in cattività, nelle aziende e nelle zone a rischio, secondo i criteri di cui all'allegato IV della direttiva 2005/94/CE, ubicate nelle ulteriori zone di restrizione. Il ripopolamento di tali aziende avviene conformemente alle istruzioni impartite dall'autorità competente. 3.   Gli Stati membri che applicano le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 ne informano la Commissione.
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