Art. 6
In vigore dal 6 apr 2006
1. Gli Stati membri non inviano suini a macelli situati nelle aree di cui all’allegato I.
2. Gli Stati membri provvedono affinché:
a)
i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini in Germania o entrati in un’azienda tedesca in cui sono allevati suini vengano puliti e disinfettati due volte dopo ogni operazione e non siano adibiti al trasporto di suini per almeno tre giorni;
b)
i trasportatori forniscano all'autorità veterinaria competente la prova della disinfezione avvenuta.
Storico versioni
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