Art. 2
In vigore dal 6 apr 2006
1. Fatte salve le disposizioni della direttiva 2001/89/CE, in particolare gli , la Germania garantisce che:
a)
non si effettui il trasporto di suini da e verso aziende situate nelle aree indicate nell’allegato I;
b)
il trasporto di suini destinati alla macellazione, provenienti da aziende situate al di fuori delle aree indicate nell’allegato I e diretti verso macelli situati in dette aree, così come il transito di suini attraverso tali aree sono autorizzati solo:
i)
sulle strade principali e su ferrovia;
ii)
conformemente alle istruzioni particolareggiate fornite dall’autorità competente, al fine di evitare che durante il trasporto i suini in questione entrino direttamente o indirettamente in contatto con altri suini.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a) e non prima del decimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente decisione l’autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di suini da un’azienda situata nelle aree di cui all’allegato I:
a)
a un macello situato in tali aree, oppure
b)
in casi eccezionali, verso macelli designati situati in Germania al di fuori di tali aree a fini di macellazione immediata, purché i suini vengano spediti da un’azienda nella quale gli esami di cui al capitolo IV, parte D, punto 3 dell’allegato alla decisione 2002/106/CE siano stati completati con esito negativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:274:oj#art-2