Art. 2

Art. 2

In vigore dal 6 apr 2006
1.   Fatte salve le disposizioni della direttiva 2001/89/CE, in particolare gli , la Germania garantisce che: a) non si effettui il trasporto di suini da e verso aziende situate nelle aree indicate nell’allegato I; b) il trasporto di suini destinati alla macellazione, provenienti da aziende situate al di fuori delle aree indicate nell’allegato I e diretti verso macelli situati in dette aree, così come il transito di suini attraverso tali aree sono autorizzati solo: i) sulle strade principali e su ferrovia; ii) conformemente alle istruzioni particolareggiate fornite dall’autorità competente, al fine di evitare che durante il trasporto i suini in questione entrino direttamente o indirettamente in contatto con altri suini. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a) e non prima del decimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente decisione l’autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di suini da un’azienda situata nelle aree di cui all’allegato I: a) a un macello situato in tali aree, oppure b) in casi eccezionali, verso macelli designati situati in Germania al di fuori di tali aree a fini di macellazione immediata, purché i suini vengano spediti da un’azienda nella quale gli esami di cui al capitolo IV, parte D, punto 3 dell’allegato alla decisione 2002/106/CE siano stati completati con esito negativo.
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