Art. 3
In vigore dal 6 apr 2006
La Germania provvede affinché verso altri Stati membri o paesi terzi non vengano spedite partite dei seguenti prodotti:
a)
sperma suino, a meno che provenga da verri tenuti in un centro di raccolta di cui all', lettera a), della direttiva 90/429/CEE situato al di fuori delle aree indicate nell'allegato I;
b)
ovuli ed embrioni di suini, a meno che provengano da animali tenuti in un'azienda situata al di fuori delle aree di cui all'allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2006:274:oj#art-3