Art. 1
In vigore dal 6 apr 2006
1. La Germania provvede affinché non vengano spediti suini dal proprio territorio verso altri Stati membri e paesi terzi.
2. In deroga al paragrafo 1 la Germania può autorizzare il trasporto diretto di suini destinati alla macellazione a un macello situato al di fuori del proprio territorio a fini di macellazione immediata, purché tali suini siano rimasti per almeno 60 giorni, o dalla nascita, se di età inferiore a 60 giorni, in un’unica azienda
a)
situata al di fuori delle aree di cui all'allegato I;
b)
nella quale non sono stati introdotti suini vivi nei 60 giorni precedenti la data di spedizione dei suini in questione;
c)
nella quale gli esami di cui al capitolo IV, parte D, punto 3 dell’allegato alla decisione 2002/106/CE sono stati completati con esito negativo.
3. La competente autorità veterinaria della Germania provvede affinché la spedizione di suini verso altri Stati membri sia notificata alle autorità veterinarie centrali e locali dello Stato membro di destinazione e di qualsiasi Stato membro di transito almeno tre giorni prima della data di spedizione.
Storico versioni
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