Art. 6

Art. 6

In vigore dal 6 apr 2006
1.   Gli Stati membri non inviano suini a macelli situati nelle aree di cui all’allegato I. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché: a) i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini in Germania o entrati in un’azienda tedesca in cui sono allevati suini vengano puliti e disinfettati due volte dopo ogni operazione e non siano adibiti al trasporto di suini per almeno tre giorni; b) i trasportatori forniscano all'autorità veterinaria competente la prova della disinfezione avvenuta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:274:oj#art-6