Art. 6
Certificazione sanitaria per gli scambi intracomunitari di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova
In vigore dal 24 feb 2006
Certificazione sanitaria per gli scambi intracomunitari di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova
I certificati sanitari per gli scambi intracomunitari di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova provenienti dai Paesi Bassi devono contenere le seguenti diciture:
«Pollame vivo/pulcini di un giorno/uova da cova provenienti da aziende nelle quali non è stata effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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