Art. 8
Prescrizioni relative all’invio di carni fresche, carni macinate, preparazioni a base di carne, carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne di pollame
In vigore dal 24 feb 2006
Prescrizioni relative all’invio di carni fresche, carni macinate, preparazioni a base di carne, carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne di pollame
1. Le autorità competenti garantiscono che le carni fresche ottenute da galline ovaiole biologiche o galline ovaiole allevate all’aperto, vaccinate siano oggetto d’invio a partire dai Paesi Bassi solo a condizione che tali carni derivino da pollame che:
a)
è originario di branchi sottoposti a regolari ispezioni e testati con esito negativo nei confronti dell’influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 nel rispetto del «programma di vaccinazione preventiva», prestando particolare attenzione ai volatili di controllo;
b)
proviene da branchi che sono stati sottoposti ad ispezione clinica da parte di un veterinario ufficiale nelle 48 ore precedenti il carico, prestando particolare attenzione ai volatili di controllo;
c)
è stato tenuto separato da altri branchi non conformi alle disposizioni del presente articolo; nonché
d)
le carni siano state prodotte nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato II e allegato III, sezioni II e III, e controllate in conformità del regolamento (CE) n. 854/2004 (7), allegato I, sezioni I, II e III e sezione IV, capitoli V e VII.
2. Le autorità competenti garantiscono che le carni macinate, le preparazioni a base di carne, le carni separate meccanicamente e i prodotti a base di carne contenenti carni ottenute da galline ovaiole biologiche o da galline ovaiole allevate all'aperto, vaccinate siano oggetto d’invio a partire dai Paesi Bassi solo qualora le carni rispettino le prescrizioni del paragrafo 1 e siano prodotte nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezioni V e VI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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