Art. 9

Documenti commerciali per carni fresche, carni macinate, preparazioni a base di carne, carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne di pollame

In vigore dal 24 feb 2006
Documenti commerciali per carni fresche, carni macinate, preparazioni a base di carne, carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne di pollame I Paesi Bassi garantiscono che le carni fresche, le carni macinate, le preparazioni a base di carne, le carni separate meccanicamente e i prodotti a base di carne di pollame che rispettano le condizioni di cui all’ siano accompagnate da un documento commerciale dichiarante: «La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie della decisione 2006/147/CE della Commissione».
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