Art. 7
Prescrizioni per l’invio di uova da tavola
In vigore dal 24 feb 2006
Prescrizioni per l’invio di uova da tavola
Le autorità competenti garantiscono che le uova da tavola provenienti da e/o originarie di allevamenti biologici o all’aperto di galline ovaiole nei quali viene effettuata la vaccinazione preventiva siano oggetto d’invio a partire dai Paesi Bassi a condizione che tali uova da tavola:
a)
provengano da pollame originario di branchi sottoposti a regolari ispezioni e testati con esito negativo nei confronti dell’influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 nel rispetto del «programma di vaccinazione preventiva», prestando particolare attenzione ai volatili di controllo; nonché
b)
vengano trasportate direttamente:
i)
verso un centro d’imballaggio individuato dall’autorità competente, purché l’imballaggio avvenga in materiali a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza richieste dall’autorità competente; oppure
ii)
verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti come previsto dal regolamento (CE) n. 853/2004 (5), allegato III, sezione X, capitolo II per essere manipolate e trattate in conformità del regolamento (CE) n. 852/2004 (6), allegato II, capitolo XI.
Storico versioni
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