Art. 6 · Certificazione sanitaria per gli scambi intracomunitari di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova

Art. 6

Certificazione sanitaria per gli scambi intracomunitari di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova

In vigore dal 24 feb 2006
Certificazione sanitaria per gli scambi intracomunitari di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova I certificati sanitari per gli scambi intracomunitari di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova provenienti dai Paesi Bassi devono contenere le seguenti diciture: «Pollame vivo/pulcini di un giorno/uova da cova provenienti da aziende nelle quali non è stata effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria».
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