Art. 4

Prescrizioni relative ai movimenti e all’invio di pollame da cortile vivo, pulcini di un giorno e uova da cova provenienti da tale pollame

In vigore dal 24 feb 2006
Prescrizioni relative ai movimenti e all’invio di pollame da cortile vivo, pulcini di un giorno e uova da cova provenienti da tale pollame Le autorità competenti assicurano quanto segue: 1) Il pollame da cortile vaccinato deve essere identificato individualmente e può essere oggetto di movimento verso altri branchi vaccinati all’interno dei Paesi Bassi nel rispetto del «programma di vaccinazione preventiva», secondo il quale va tenuto un registro di tali movimenti. 2) Il pollame da cortile vaccinato, i pulcini di un giorno e le uova da cova derivanti da tale pollame non possono essere oggetto di movimenti verso aziende avicole commerciali all'interno dei Paesi Bassi o di invii verso altri Stati membri.
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Prescrizioni relative ai movimenti e all’invio di pollame da cortile vivo, pulcini di un giorno e uova da cova provenienti da tale pollame (Art. 4 Decisione (UE) 2006/147) — Testo vigente | Portale Normativo