Art. 8
Restrizione alla spedizione e alla bollatura speciale delle carni fresche di pollame
In vigore dal 21 dic 2005
Restrizione alla spedizione e alla bollatura speciale delle carni fresche di pollame
1. Le carni fresche di pollame di cui all’ sono bollate in conformità del paragrafo 2 e non sono spedite dall’Italia se ottenute da:
a)
volatili originari di aziende situate in una zona soggetta a restrizioni stabilita conformemente alle disposizioni contenute nel programma di vaccinazione;
b)
volatili vaccinati contro l’influenza aviaria;
c)
volatili provenienti da gruppi sieropositivi all’influenza aviaria destinati alla macellazione sotto controllo ufficiale conformemente al programma di vaccinazione.
2. Le carni fresche di pollame di cui al paragrafo 1 recano uno speciale bollo sanitario o identificativo che non deve essere confuso con il bollo sanitario di cui all’allegato I, capitolo XII, della direttiva 71/118/CEE del Consiglio (7) e, in particolare, non è di forma ovale. Il bollo contiene il numero di riconoscimento dell’azienda ma non le lettere C.E.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:926:oj#art-8