Art. 10
Certificato sanitario per carni fresche di tacchini e polli
In vigore dal 21 dic 2005
Certificato sanitario per carni fresche di tacchini e polli
Le carni fresche di tacchino e di pollo che soddisfano le condizioni di cui all’ sono accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui all’allegato VI della direttiva 71/118/CEE, che include al punto IV, lettera a), la seguente attestazione del veterinario ufficiale:
«Le carni di tacchino/pollo (*1) sopra descritte sono conformi alla decisione 2005/926/CE della Commissione.
(*1) Cancellare la dicitura non pertinente.»."
Storico versioni
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