Art. 9
Deroga alle restrizioni alla spedizione di carni fresche di pollame
In vigore dal 21 dic 2005
Deroga alle restrizioni alla spedizione di carni fresche di pollame
In deroga all’, paragrafo 1, lettera b), e all’, paragrafo 2, le carni fresche ottenute da tacchini e polli vaccinati contro l’influenza aviaria con un vaccino eterologo dei sottotipi (H7N1) e (H5N9) possono essere spedite dall’Italia, a condizione che tali carni provengano da tacchini e polli che:
a)
originino da gruppi che sono stati regolarmente ispezionati e sottoposti con esito negativo ad un test per l’individuazione dell’influenza aviaria, prestando particolare attenzione ai volatili sentinella;
b)
originino da gruppi che sono stati sottoposti ad ispezione clinica da parte di un veterinario ufficiale nelle 48 ore precedenti il carico, prestando particolare attenzione ai volatili sentinella;
c)
originino da gruppi che sono stati sottoposti con esito negativo ad un test sierologico presso il laboratorio nazionale per l’influenza aviaria, conformemente alla procedura di campionamento e d’analisi prevista all’allegato II della presente decisione;
d)
provengano da gruppi che sono stati sottoposti con esito negativo ai test per l’individuazione dell’influenza aviaria indicati all’, paragrafo 2;
e)
siano tenuti separati da altri gruppi non conformi alle disposizioni del presente articolo;
f)
siano inviati direttamente a un macello e macellati immediatamente dopo l’arrivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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