Art. 11

Lavaggio e disinfezione di imballaggi e mezzi di trasporto

In vigore dal 21 dic 2005
Lavaggio e disinfezione di imballaggi e mezzi di trasporto Le autorità italiane provvedono affinché nella zona di vaccinazione indicata nell’allegato I: a) per la raccolta, il magazzinaggio ed il trasporto di uova da cova e pulcini di un giorno siano utilizzati esclusivamente imballaggi a perdere o imballaggi che possono essere debitamente lavati e disinfettati; b) tutti i mezzi utilizzati per trasportare volatili da cortile vivi, uova da cova, pulcini di un giorno, carni fresche di pollame e mangime siano puliti e disinfettati immediatamente prima e dopo ogni trasporto con disinfettanti e secondo metodi approvati dall’autorità competente.
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