Art. 11
Lavaggio e disinfezione di imballaggi e mezzi di trasporto
In vigore dal 21 dic 2005
Lavaggio e disinfezione di imballaggi e mezzi di trasporto
Le autorità italiane provvedono affinché nella zona di vaccinazione indicata nell’allegato I:
a)
per la raccolta, il magazzinaggio ed il trasporto di uova da cova e pulcini di un giorno siano utilizzati esclusivamente imballaggi a perdere o imballaggi che possono essere debitamente lavati e disinfettati;
b)
tutti i mezzi utilizzati per trasportare volatili da cortile vivi, uova da cova, pulcini di un giorno, carni fresche di pollame e mangime siano puliti e disinfettati immediatamente prima e dopo ogni trasporto con disinfettanti e secondo metodi approvati dall’autorità competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:926:oj#art-11