Art. 2
Restrizioni ai movimenti di volatili da cortile vivi, uova da cova, pulcini di un giorno e carni fresche di pollame
In vigore dal 21 dic 2005
Restrizioni ai movimenti di volatili da cortile vivi, uova da cova, pulcini di un giorno e carni fresche di pollame
Le restrizioni ai movimenti di volatili da cortile vivi, uova da cova, pulcini di un giorno e carne fresca di pollame da, verso e dentro la zona di vaccinazione e dalle aziende situate nella zona soggetta a limitazioni stabilita conformemente alle disposizioni contenute nel programma di vaccinazione si applicano in conformità degli articoli da 3 a 9 della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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