Art. 3

Restrizioni alla spedizione di volatili da cortile vivi, uova da cova e pulcini di un giorno

In vigore dal 21 dic 2005
Restrizioni alla spedizione di volatili da cortile vivi, uova da cova e pulcini di un giorno È vietata la spedizione dall’Italia di volatili da cortile vivi, delle uova da cova e dei pulcini di un giorno che provengono e/o originano da aziende situate nella zona di vaccinazione o nella zona soggetta a restrizioni stabilita conformemente alle disposizioni contenute nel programma di vaccinazione.
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Restrizioni alla spedizione di volatili da cortile vivi, uova da cova e pulcini di un giorno (Art. 3 Decisione (UE) 2005/926) — Testo vigente | Portale Normativo