Art. 5

Deroga alle restrizioni alla spedizione di uova da cova

In vigore dal 21 dic 2005
Deroga alle restrizioni alla spedizione di uova da cova In deroga all’, le uova da cova che provengono e/o originano da aziende situate nella zona di vaccinazione possono essere spedite dall’Italia a condizione che: a) provengano da aziende non situate in una zona soggetta a restrizioni stabilita conformemente alle disposizioni contenute nel programma di vaccinazione; b) originino da gruppi di volatili che sono stati regolarmente ispezionati e sottoposti con esito negativo ai test per l’individuazione dell’influenza aviaria indicati all’, paragrafo 2; c) siano disinfettate prima di lasciare l’azienda; d) siano trasportate direttamente all’incubatoio di destinazione; e) l’incubatoio di destinazione possa garantire la tracciabilità delle uova da cova mediante la registrazione dell’azienda d’origine delle uova e dell’azienda di destinazione dei pulcini di un giorno nati da tali uova.
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