Art. 6

Deroga alle restrizioni alla spedizione di pulcini di un giorno

In vigore dal 21 dic 2005
Deroga alle restrizioni alla spedizione di pulcini di un giorno In deroga all’, i pulcini di un giorno che provengono e/o originano da aziende situate nella zona di vaccinazione possono essere spediti dall’Italia a condizione che originino da uova da cova conformi alle disposizioni dell’.
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