Art. 4

Deroga alle restrizioni alla spedizione di volatili da cortile destinati alla macellazione

In vigore dal 21 dic 2005
Deroga alle restrizioni alla spedizione di volatili da cortile destinati alla macellazione 1.   In deroga all’, i volatili da cortile destinati alla macellazione che provengono e/o sono originari da aziende situate nella zona di vaccinazione possono essere spediti dall’Italia a condizione che: a) provengano da aziende non situate in una zona soggetta a restrizioni stabilita conformemente alle disposizioni contenute nel programma di vaccinazione; b) originino da gruppi che sono stati regolarmente ispezionati e sottoposti con esito negativo ad un test per l’individuazione dell’influenza aviaria, prestando particolare attenzione ai volatili sentinella; c) originino da gruppi che sono stati sottoposti ad ispezione clinica da parte di un veterinario ufficiale nelle 48 ore precedenti il carico, prestando particolare attenzione ai volatili sentinella; d) originino da gruppi che sono stati sottoposti con esito negativo ad un test sierologico presso il laboratorio nazionale per l’influenza aviaria, conformemente alla procedura di campionamento e d’analisi prevista all’allegato II della presente decisione; e) siano inviati direttamente a un macello e macellati immediatamente dopo l’arrivo. 2.   Per esaminare i gruppi di cui al paragrafo 1, lettera b), si utilizzano i seguenti test: a) per i volatili vaccinati, il test di immunofluorescenza indiretta (test iIFA); b) per i volatili non vaccinati: i) il test di inibizione dell’emoagglutinazione (HI); ii) il test AGID; iii) il test ELISA; oppure iv) il test iIFA, se del caso.
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Deroga alle restrizioni alla spedizione di volatili da cortile destinati alla macellazione (Art. 4 Decisione (UE) 2005/926) — Testo vigente | Portale Normativo