Art. 3 · Restrizioni alla spedizione di volatili da cortile vivi, uova da cova e pulcini di un giorno

Art. 3

Restrizioni alla spedizione di volatili da cortile vivi, uova da cova e pulcini di un giorno

In vigore dal 21 dic 2005
Restrizioni alla spedizione di volatili da cortile vivi, uova da cova e pulcini di un giorno È vietata la spedizione dall’Italia di volatili da cortile vivi, delle uova da cova e dei pulcini di un giorno che provengono e/o originano da aziende situate nella zona di vaccinazione o nella zona soggetta a restrizioni stabilita conformemente alle disposizioni contenute nel programma di vaccinazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:926:oj#art-3