Art. 14

Accesso alla giustizia

In vigore dal 2 dic 2005
Accesso alla giustizia 1.   Nell'ambito della propria legislazione nazionale, ciascuna parte provvede affinché chiunque ritenga che la propria richiesta di informazioni formulata ai sensi dell', paragrafo 2, sia stata ignorata, immotivatamente respinta in tutto o in parte, non abbia ricevuto una risposta adeguata o comunque non sia stata trattata in modo conforme alle disposizioni di tale paragrafo, possa ricorrere dinanzi all'autorità giudiziaria o ad altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge. 2.   Le disposizioni del paragrafo 1 lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti previsti dai trattati relativi all'oggetto del presente articolo applicabili tra esse.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:61(1):oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Accesso alla giustizia (Art. 14 Decisione (UE) 2006/61) — Testo vigente | Portale Normativo