Art. 11
Accesso del pubblico alle informazioni
In vigore dal 2 dic 2005
Accesso del pubblico alle informazioni
1. Ciascuna parte garantisce l'accesso del pubblico alle informazioni contenute nel proprio registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti senza prescrivere l'obbligo di far valere un interesse e ai sensi del presente protocollo, provvedendo anzitutto affinché il proprio registro sia direttamente consultabile per via elettronica attraverso le reti di telecomunicazione pubbliche.
2. Laddove non sia possibile al pubblico consultare le informazioni contenute nel suo registro in maniera agevole e diretta con mezzi elettronici, ciascuna parte garantisce che la propria autorità competente fornisca su richiesta le informazioni in questione con qualsiasi altro mezzo efficace, il più rapidamente possibile e comunque entro un mese dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo il paragrafo 4, ciascuna parte garantisce l'accesso gratuito alle informazioni contenute nel suo registro.
4. Ciascuna parte può consentire alla propria autorità competente di chiedere un corrispettivo in denaro per la riproduzione e l'invio postale delle informazioni specifiche di cui al paragrafo 2, ma tale corrispettivo non supera un importo ragionevole.
5. Laddove non sia possibile al pubblico consultare le informazioni contenute nel suo registro in maniera agevole e diretta con mezzi elettronici, ciascuna parte facilita l'accesso elettronico al proprio registro in luoghi accessibili al pubblico, ad esempio biblioteche pubbliche, uffici degli enti locali o altri luoghi adatti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2006:61(1):oj#art-11