Art. 12

Riservatezza

In vigore dal 2 dic 2005
Riservatezza 1.   Ciascuna parte può autorizzare l'autorità competente a mantenere riservate le informazioni contenute nel registro qualora la divulgazione di tali informazioni possa pregiudicare: a) le relazioni internazionali, la difesa nazionale o la sicurezza pubblica; b) lo svolgimento di procedimenti giudiziari, la possibilità per qualsiasi persona di avere un processo equo o la possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare; c) la riservatezza delle informazioni commerciali e industriali, qualora essa sia tutelata dalla legge a salvaguardia di legittimi interessi economici; d) i diritti di proprietà intellettuale; oppure e) la riservatezza dei dati e/o dei fascicoli personali riguardanti le persone fisiche se queste non hanno acconsentito a divulgare le suddette informazioni al pubblico, qualora tale riservatezza sia tutelata dal diritto nazionale. I suddetti motivi di riservatezza devono essere interpretati in modo restrittivo, tenendo conto dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni nonché del fatto che le informazioni stesse attengano o meno alle emissioni nell'ambiente. 2.   Nel quadro del paragrafo 1, lettera c), viene presa in considerazione la divulgazione, secondo le norme dell'ordinamento nazionale, di qualsiasi informazione sulle emissioni utile alla tutela dell'ambiente. 3.   Ogniqualvolta siano mantenute riservate informazioni ai sensi del paragrafo 1, il registro indica che tipo d'informazione è stato omesso, ad esempio fornendo, se possibile, informazioni generiche sulla composizione chimica delle sostanze, nonché il motivo dell'omissione.
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Riservatezza (Art. 12 Decisione (UE) 2006/61) — Testo vigente | Portale Normativo