Art. 13

Partecipazione del pubblico alla realizzazione dei registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti

In vigore dal 2 dic 2005
Partecipazione del pubblico alla realizzazione dei registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti 1.   Ciascuna parte garantisce adeguate opportunità di partecipazione del pubblico alla realizzazione del proprio registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti nel quadro dell'ordinamento nazionale. 2.   Ai fini del paragrafo 1, ciascuna parte offre al pubblico la possibilità di accedere gratuitamente alle informazioni sulle misure proposte per la realizzazione del proprio registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti nonché di presentare commenti, informazioni, analisi o pareri pertinenti ai fini del processo decisionale; l'autorità competente tiene in debita considerazione tale contributo del pubblico. 3.   Ciascuna parte garantisce che, quando sia stata adottata la decisione di istituire o modificare in maniera significativa il proprio registro, siano rese tempestivamente disponibili al pubblico informazioni riguardanti la decisione e le considerazioni su cui essa si fonda.
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