Art. 10

Valutazione qualitativa

In vigore dal 2 dic 2005
Valutazione qualitativa 1.   Ciascuna parte impone ai proprietari o ai gestori degli impianti soggetti agli obblighi di comunicazione di cui all', paragrafo 1, di garantire la qualità delle informazioni comunicate. 2.   Ciascuna parte garantisce che i dati contenuti nel proprio registro siano sottoposti a valutazione qualitativa dall'autorità competente, in particolare sotto il profilo della completezza, della coerenza e della credibilità, tenendo conto delle linee direttrici eventualmente elaborate dalla riunione delle parti.
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