Art. 7

Obblighi di comunicazione

In vigore dal 2 dic 2005
Obblighi di comunicazione 1.   Ciascuna parte: a) impone al proprietario o al gestore di ciascun impianto soggetto alla sua giurisdizione che intraprende una o più delle attività di cui all'allegato I superando la relativa soglia di capacità di cui all'allegato 1, colonna 1, e: i) emette qualsiasi sostanza inquinante indicata nell'allegato II in quantità superiori alle relative soglie di cui all'allegato II, colonna 1; ii) procede al trasferimento fuori sito di qualsiasi sostanza inquinante di cui all'allegato II in quantità superiori alla relativa soglia di cui all'allegato II, colonna 2, laddove la parte abbia optato per la presentazione dei dati in funzione della sostanza inquinante oggetto del trasferimento ai sensi del paragrafo 5, lettera d); iii) procede al trasferimento fuori sito di rifiuti pericolosi per oltre 2 tonnellate l'anno o di altri rifiuti per oltre 2 000 tonnellate l'anno, laddove la parte abbia optato per la presentazione dei dati in funzione dei rifiuti oggetto del trasferimento ai sensi del paragrafo 5, lettera d); oppure iv) procede al trasferimento fuori sito, in acque reflue destinate al trattamento, di qualsiasi sostanza inquinante indicata nell'allegato II in quantità superiori alla relativa soglia di cui all'allegato II, colonna 1b; di assolvere l'obbligo imposto a tale proprietario o gestore ai sensi del paragrafo 2; oppure b) impone al proprietario o al gestore di ciascun impianto soggetto alla sua giurisdizione che intraprende una o più delle attività di cui all'allegato I raggiungendo o superando la soglia di dipendenti di cui all'allegato I, colonna 2, producendo, lavorando o utilizzando qualsiasi sostanza inquinante di cui all'allegato II in quantità superiori alla relativa soglia di cui all'allegato II, colonna 3, di assolvere l'obbligo imposto a tale proprietario o gestore ai sensi del paragrafo 2. 2.   Ciascuna parte impone al proprietario o al gestore di un impianto di cui al paragrafo 1 di presentare le informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 come prescritto nei paragrafi medesimi in relazione alle sostanze inquinanti e ai rifiuti per i quali è avvenuto il superamento delle soglie. 3.   Per conseguire lo scopo del presente protocollo una parte può stabilire, in relazione a una particolare sostanza inquinante, di applicare una soglia di emissione oppure una soglia di produzione, lavorazione o utilizzo, purché ciò aumenti le pertinenti informazioni disponibili nel proprio registro riguardo alle emissioni o ai trasferimenti. 4.   Ciascuna parte garantisce che la propria autorità competente raccolga o incarica uno o più organismi competenti o autorità pubbliche di raccogliere le informazioni sulle emissioni di sostanze inquinanti da fonti diffuse di cui ai paragrafi 7 e 8 per includerle nel proprio registro. 5.   Ciascuna parte impone ai proprietari o ai gestori degli impianti soggetti all'obbligo di comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 2 di compilare e presentare alla propria autorità competente le seguenti informazioni suddivise per impianto: a) nome, indirizzo, ubicazione e attività dell'impianto cui si riferiscono le informazioni ed inoltre nome del proprietario o gestore e, se del caso, dell'impresa; b) nome e numero di identificazione di ciascuna sostanza inquinante per la quale sussiste l'obbligo di comunicazione ai sensi del paragrafo 2; c) quantità di ciascuna sostanza inquinante per la quale sussiste l'obbligo di comunicazione ai sensi del paragrafo 2 emessa nell'ambiente dall'impianto nell'anno di riferimento, sia in forma aggregata sia specificando se l'emissione è avvenuta nell'atmosfera, nell'acqua o nel suolo, anche per iniezione nel sottosuolo; d) e a seconda dei casi: i) quantità di ciascuna sostanza inquinante per la quale sussiste l'obbligo di comunicazione ai sensi del paragrafo 2 trasferita fuori sito nell'anno di riferimento, con indicazione separata delle quantità trasferite a fini di smaltimento e di recupero, nonché nome e indirizzo dell'impianto che riceve le sostanze inquinanti trasferite; oppure ii) quantità di rifiuti per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione ai sensi del paragrafo 2 trasferiti fuori sito nell'anno di riferimento, con indicazione separata dei rifiuti pericolosi e degli altri rifiuti, delle operazioni di recupero e di smaltimento (verrà indicato rispettivamente con la lettera «R» o «D» se si tratta di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento ai sensi dell'allegato III) e, in relazione ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, nome e indirizzo del soggetto responsabile dell'impianto di smaltimento o di recupero dei rifiuti e sito effettivo di smaltimento o di recupero che riceve i rifiuti trasferiti; e) quantità di ciascuna sostanza inquinante presente nelle acque reflue per la quale sussiste l'obbligo di comunicazione ai sensi del paragrafo 2 trasferita fuori sito nell'anno di riferimento; e f) tipo di metodologia utilizzata per ricavare le informazioni di cui alle lettere da c) ad e) ai sensi dell', paragrafo 2, precisando se le informazioni sono frutto di misurazioni, calcoli o stime. 6.   Le informazioni di cui al paragrafo 5, lettere da c) ad e), comprendono le informazioni sulle emissioni e i trasferimenti risultanti da attività abituali e da circostanze straordinarie. 7.   Ciascuna parte presenta nel proprio registro, con adeguata disaggregazione spaziale, le informazioni sulle emissioni di sostanze inquinanti da fonti diffuse per le quali la parte ritiene che le autorità competenti stiano raccogliendo dati che è possibile inserire. Laddove ritenga che dati siffatti non esistano, la parte adotta provvedimenti per avviare, in base alle priorità nazionali, la comunicazione di dati relativi alle sostanze inquinanti prodotte da una o più fonti diffuse. 8.   Nelle informazioni di cui al paragrafo 7 sono comprese indicazioni sul tipo di metodologia utilizzata per ricavare le informazioni medesime.
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