Art. 6
Contenuto del registro
In vigore dal 2 dic 2005
Contenuto del registro
1. Ciascuna parte garantisce che il proprio registro comprenda le informazioni riguardanti:
a)
l'emissione di sostanze inquinanti da comunicare ai sensi dell', paragrafo 2;
b)
i trasferimenti fuori sito da comunicare ai sensi dell', paragrafo 2;
c)
l'emissione di sostanze inquinanti da fonti diffuse di cui all', paragrafo 4;
2. Dopo aver valutato l'esperienza acquisita nella messa a punto dei registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e nell'attuazione del presente protocollo e tenendo conto degli sviluppi pertinenti a livello internazionale, la riunione delle parti riesamina le esigenze relative alla comunicazione dei dati ai sensi del presente protocollo e prende in considerazione gli aspetti seguenti in vista di un suo ulteriore sviluppo:
a)
revisione delle attività di cui all'allegato I;
b)
revisione delle sostanze inquinanti di cui all'allegato II;
c)
revisione delle soglie di cui agli allegati I e II;
d)
inserimento di altri aspetti pertinenti quali le informazioni sui trasferimenti in situ, lo stoccaggio, l'indicazione degli obblighi di comunicazione per le fonti diffuse e l'elaborazione di criteri per l'inserimento delle sostanze inquinanti nei registri ai sensi del presente protocollo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:61(1):oj#art-6