Art. 16

Cooperazione internazionale

In vigore dal 2 dic 2005
Cooperazione internazionale 1.   Le parti cooperano e si prestano reciproca assistenza nelle forme opportune: a) nell'ambito di iniziative internazionali a sostegno degli obiettivi del presente protocollo; b) previo consenso tra le parti interessate, nell'attuazione dei sistemi nazionali previsti dal presente protocollo; c) condividendo informazioni ai sensi del presente protocollo sulle emissioni e i trasferimenti di sostanze inquinanti in zone di frontiera; d) condividendo informazioni ai sensi del presente protocollo sui trasferimenti di sostanze inquinanti tra le parti. 2.   Le parti incoraggiano la cooperazione reciproca e con le organizzazioni internazionali pertinenti al fine di promuovere: a) la sensibilizzazione del pubblico a livello internazionale; b) il trasferimento di tecnologie; c) la fornitura di assistenza tecnica alle parti che sono paesi in via di sviluppo e alle parti le cui economie attraversano una fase di transizione in relazione alle questioni oggetto del presente protocollo.
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Cooperazione internazionale (Art. 16 Decisione (UE) 2006/61) — Testo vigente | Portale Normativo