Art. 29

Altre misure

In vigore dal 14 nov 2005
Altre misure Il Consiglio oleicolo internazionale è incaricato di: a) favorire e coordinare adeguati studi e ricerche sul valore biologico dell’olio d’oliva e delle olive da tavola, che mettano in rilievo le qualità nutritive e le altre proprietà intrinseche di questi prodotti; b) definire, in cooperazione con gli organismi specializzati, la terminologia oleicola, le norme sui prodotti oleicoli e i relativi metodi di analisi, nonché qualsiasi altra norma attinente al campo oleicolo; c) prendere adeguate disposizioni per definire una raccolta degli usi leali e costanti del commercio internazionale di olio d’oliva, olio di sansa di oliva e olive da tavola.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:800:oj#art-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Altre misure (Art. 29 Decisione (UE) 2005/800) — Testo vigente | Portale Normativo