Art. 31

Marchio di garanzia internazionale del Consiglio oleicolo internazionale

In vigore dal 14 nov 2005
Marchio di garanzia internazionale del Consiglio oleicolo internazionale Il consiglio dei membri può prevedere disposizioni in merito all’uso del marchio di garanzia internazionale, che assicura il rispetto delle norme internazionali del Consiglio oleicolo internazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:800:oj#art-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Marchio di garanzia internazionale del Consiglio oleicolo internazionale (Art. 31 Decisione (UE) 2005/800) — Testo vigente | Portale Normativo