Art. 30

Programmi di promozione a favore del consumo di olio d’oliva e olive da tavola

In vigore dal 14 nov 2005
Programmi di promozione a favore del consumo di olio d’oliva e olive da tavola 1.   I membri s’impegnano a condurre in comune delle attività di promozione generica finalizzate all’aumento del consumo mondiale di olio di oliva e olive da tavola, basandosi sull’impiego delle denominazioni degli oli d’oliva alimentari e delle olive da tavola riportate negli allegati B e C rispettivamente. 2.   Le attività hanno carattere educativo e informativo e riguardano sia le caratteristiche organolettiche e chimiche degli oli di oliva e delle olive da tavola che le loro proprietà nutritive, terapeutiche ed altre. 3.   Obiettivo delle campagne di promozione è offrire ai consumatori informazioni sulle denominazioni, l’origine e la provenienza degli oli d’oliva e delle olive da tavola, evitando al contempo di favorire o mettere in evidenza una determinata qualità, origine o provenienza rispetto ad altre. 4.   I programmi di promozione da intraprendere in virtù del presente articolo vengono stabiliti dal consiglio dei membri in funzione delle risorse di cui dispone a tal fine; si dà priorità alle azioni nei paesi principalmente consumatori e in quelli ove il consumo di olio d’oliva e di olive da tavola è suscettibile di aumento. 5.   Le risorse del bilancio di promozione sono utilizzate tenendo conto dei seguenti criteri: a) volume del consumo e possibilità di espansione dei mercati esistenti; b) creazione di nuovi sbocchi per l’olio di oliva e le olive da tavola; c) rendimento degli investimenti promozionali. 6.   Il consiglio dei membri è incaricato di amministrare le risorse assegnate alla promozione comune. Ogni anno elabora e allega al proprio bilancio uno stato preventivo delle entrate e delle uscite destinate alla promozione. 7.   Qualora un membro, un’organizzazione o una persona forniscano un contributo volontario destinato alla realizzazione di azioni di promozione, il consiglio dei membri fissa le modalità di applicazione che regolano l’uso di tali risorse nel quadro di una convenzione specifica conclusa tra il Consiglio oleicolo internazionale e l’organizzazione che offre il contributo. 8.   L’esecuzione tecnica dei programmi di promozione spetta al Consiglio oleicolo internazionale, che può altresì affidarla a enti specializzati, scelti conformemente al regolamento interno.
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Programmi di promozione a favore del consumo di olio d’oliva e olive da tavola (Art. 30 Decisione (UE) 2005/800) — Testo vigente | Portale Normativo