Art. 28
Formazione e operazioni specifiche
In vigore dal 14 nov 2005
Formazione e operazioni specifiche
1. Il Consiglio oleicolo internazionale, per mezzo del consiglio dei membri, si adopera per organizzare sessioni di aggiornamento e di corsi di formazione a vari livelli, destinati ai tecnici del settore oleicolo e in particolare a quelli provenienti da membri che sono paesi in via di sviluppo.
2. Il Consiglio oleicolo internazionale favorisce il trasferimento di tecnologie ai membri che sono paesi in via di sviluppo da parte dei membri tecnicamente più avanzati in campo olivicolo, elaiotecnico e dell’industria delle olive da tavola.
3. Il Consiglio oleicolo internazionale agevola le attività di cooperazione tecnica che permettono di mettere consulenti ed esperti a disposizione dei membri che ne avessero necessità.
4. Il Consiglio oleicolo internazionale si adopera per facilitare la partecipazione di delegazioni ed esperti dei membri alle sue riunioni di carattere generale o tecnico-scientifico.
5. Al consiglio dei membri spettano in particolare i seguenti compiti:
a)
realizzare studi e operazioni specifiche;
b)
organizzare o favorire l’organizzazione di seminari e riunioni internazionali;
c)
radunare informazioni tecniche e diffonderle tra i membri;
d)
promuovere il coordinamento delle attività in materia di cooperazione tecnica oleicola tra i membri nel campo dell’olivicoltura, dell’elaiotecnica e dell’industria delle olive da tavola, anche nel quadro della programmazione regionale o interregionale;
e)
suscitare rapporti di cooperazione bilaterale o multilaterale che possano aiutare il Consiglio oleicolo internazionale a raggiungere gli obiettivi del presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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