Art. 26
Programmi e attività
In vigore dal 14 nov 2005
Programmi e attività
1. Per conseguire gli obiettivi generali in materia di cooperazione tecnica oleicola previsti dall’, il Consiglio oleicolo internazionale, per mezzo del consiglio dei membri, concepisce, promuove ed elabora i programmi d’attività in questo settore.
2. Nella cooperazione tecnica oleicola sono comprese l’olivicoltura, l’elaiotecnica e l’industria delle olive da tavola.
3. Il Consiglio oleicolo internazionale può intervenire direttamente per promuovere la cooperazione tecnica oleicola.
4. Per l’applicazione di tutte o di parte delle disposizioni del presente capitolo, il Consiglio oleicolo internazionale può decidere di ricorrere alla collaborazione di organismi e/o entità, pubblici o privati, nazionali o internazionali. Entro i limiti di bilancio, ha inoltre facoltà di concedere agli organismi e/o entità menzionati dei contributi finanziari.
Storico versioni
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