Art. 26

Programmi e attività

In vigore dal 14 nov 2005
Programmi e attività 1.   Per conseguire gli obiettivi generali in materia di cooperazione tecnica oleicola previsti dall’, il Consiglio oleicolo internazionale, per mezzo del consiglio dei membri, concepisce, promuove ed elabora i programmi d’attività in questo settore. 2.   Nella cooperazione tecnica oleicola sono comprese l’olivicoltura, l’elaiotecnica e l’industria delle olive da tavola. 3.   Il Consiglio oleicolo internazionale può intervenire direttamente per promuovere la cooperazione tecnica oleicola. 4.   Per l’applicazione di tutte o di parte delle disposizioni del presente capitolo, il Consiglio oleicolo internazionale può decidere di ricorrere alla collaborazione di organismi e/o entità, pubblici o privati, nazionali o internazionali. Entro i limiti di bilancio, ha inoltre facoltà di concedere agli organismi e/o entità menzionati dei contributi finanziari.
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Programmi e attività (Art. 26 Decisione (UE) 2005/800) — Testo vigente | Portale Normativo