Art. 27

Ricerca e sviluppo

In vigore dal 14 nov 2005
Ricerca e sviluppo 1.   Il Consiglio oleicolo internazionale, per mezzo del consiglio dei membri, esamina proposte relative a progetti di ricerca e sviluppo che rivestono interesse generale per i membri e prende le opportune disposizioni in materia. 2.   Il Consiglio oleicolo internazionale può ricorrere alla collaborazione di istituti, laboratori e centri di ricerca specializzati per l’applicazione, il seguito, l’uso e la divulgazione, a vantaggio dei membri, dei risultati dei programmi di ricerca e sviluppo. 3.   Il Consiglio oleicolo internazionale realizza gli indispensabili studi sul rendimento economico che può derivare dall’applicazione dei risultati dei programmi di ricerca e sviluppo.
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Ricerca e sviluppo (Art. 27 Decisione (UE) 2005/800) — Testo vigente | Portale Normativo