Art. 27
Ricerca e sviluppo
In vigore dal 14 nov 2005
Ricerca e sviluppo
1. Il Consiglio oleicolo internazionale, per mezzo del consiglio dei membri, esamina proposte relative a progetti di ricerca e sviluppo che rivestono interesse generale per i membri e prende le opportune disposizioni in materia.
2. Il Consiglio oleicolo internazionale può ricorrere alla collaborazione di istituti, laboratori e centri di ricerca specializzati per l’applicazione, il seguito, l’uso e la divulgazione, a vantaggio dei membri, dei risultati dei programmi di ricerca e sviluppo.
3. Il Consiglio oleicolo internazionale realizza gli indispensabili studi sul rendimento economico che può derivare dall’applicazione dei risultati dei programmi di ricerca e sviluppo.
Storico versioni
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