Art. 33

Obblighi finanziari dei membri

In vigore dal 14 nov 2005
Obblighi finanziari dei membri In conformità con i principi generali del diritto, gli obblighi finanziari di un membro nei confronti del Consiglio oleicolo internazionale e degli altri membri si limitano agli obblighi inerenti all’, relativo ai contributi ai bilanci di cui allo stesso articolo, e, se del caso, all’, relativo ai fondi amministrativi.
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