Art. 33
Obblighi finanziari dei membri
In vigore dal 14 nov 2005
Obblighi finanziari dei membri
In conformità con i principi generali del diritto, gli obblighi finanziari di un membro nei confronti del Consiglio oleicolo internazionale e degli altri membri si limitano agli obblighi inerenti all’, relativo ai contributi ai bilanci di cui allo stesso articolo, e, se del caso, all’, relativo ai fondi amministrativi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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