Art. 35

Incoraggiamento degli scambi internazionali e del consumo

In vigore dal 14 nov 2005
Incoraggiamento degli scambi internazionali e del consumo I membri si impegnano a prendere tutte le misure appropriate al fine di facilitare gli scambi, incoraggiare il consumo di oli d’oliva e olive da tavola e garantire il normale sviluppo del commercio internazionale di questi prodotti. I membri si impegnano pertanto a rispettare i principi, le regole e le linee direttrici che hanno approvato presso le sedi internazionali competenti.
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Incoraggiamento degli scambi internazionali e del consumo (Art. 35 Decisione (UE) 2005/800) — Testo vigente | Portale Normativo