Art. 36

Informazione

In vigore dal 14 nov 2005
Informazione I membri si impegnano a rendere disponibili e a fornire al Consiglio oleicolo internazionale tutti i dati statistici, le informazioni e la documentazione necessari allo svolgimento delle funzioni ad esso conferite dal presente accordo, segnatamente tutte le indicazioni di cui il Consiglio oleicolo internazionale ha bisogno per determinare i bilanci degli oli d’oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola e conoscere le politiche nazionali dei membri nel settore olivicolo.
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Informazione (Art. 36 Decisione (UE) 2005/800) — Testo vigente | Portale Normativo