Art. 5
Attività congiunte di ispezione e sorveglianza
In vigore dal 2 giu 2005
Attività congiunte di ispezione e sorveglianza
1. Gli Stati membri di cui all', paragrafo 1, possono effettuare attività congiunte di ispezione e sorveglianza.
2. A tal fine gli Stati membri interessati:
a)
provvedono affinché ispettori di altri Stati membri interessati siano invitati a partecipare alle loro attività congiunte di ispezione;
b)
stabiliscono procedure operative congiunte applicabili alle loro navi di sorveglianza.
3. A tali ispezioni congiunte possono partecipare ispettori della Commissione.
Storico versioni
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