Art. 5

Attività congiunte di ispezione e sorveglianza

In vigore dal 2 giu 2005
Attività congiunte di ispezione e sorveglianza 1.   Gli Stati membri di cui all', paragrafo 1, possono effettuare attività congiunte di ispezione e sorveglianza. 2.   A tal fine gli Stati membri interessati: a) provvedono affinché ispettori di altri Stati membri interessati siano invitati a partecipare alle loro attività congiunte di ispezione; b) stabiliscono procedure operative congiunte applicabili alle loro navi di sorveglianza. 3.   A tali ispezioni congiunte possono partecipare ispettori della Commissione.
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