Art. 7

Informazioni

In vigore dal 2 giu 2005
Informazioni 1.   Entro un mese dal termine di ciascun semestre di cui all’, paragrafo 3, gli Stati membri elencati all’, paragrafo 1, comunicano alla Commissione le seguenti informazioni relative a detto semestre: a) il numero di navi, per categoria di attrezzo, autorizzate a praticare la pesca del merluzzo bianco alle condizioni stabilite dall’ del regolamento (CE) n. 423/2004 e la stima quanto più precisa possibile della ripartizione delle possibilità di pesca tra le navi suddette; b) le attività di ispezione e sorveglianza realizzate; c) tutte le infrazioni, quali definite nell’allegato III, constatate nel corso del semestre, precisando, per ciascuna di esse, la bandiera della nave, il codice di identificazione, la data, l’ora e il luogo dell’ispezione e il tipo di infrazione; quest’ultimo sarà indicato dagli Stati membri mediante le lettere elencate nell’allegato III; d) le infrazioni non contemplate nell’allegato III constatate nel corso del semestre; e) la situazione attuale in relazione al perseguimento delle infrazioni constatate; f) eventuali attività di coordinamento e cooperazione tra Stati membri. 2.   Su richiesta della Commissione gli Stati membri interessati trasmettono ulteriori informazioni raccolte dagli ispettori, segnatamente copie dei formulari di ispezione recanti informazioni sui punti elencati nell'allegato IV.
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Informazioni (Art. 7 Decisione (UE) 2005/429) — Testo vigente | Portale Normativo