Art. 6

Infrazioni

In vigore dal 2 giu 2005
Infrazioni 1.   Nelle acque soggette alla loro giurisdizione, gli Stati membri i cui ispettori constatino eventuali infrazioni nel corso di un'ispezione di una nave battente bandiera di un altro Stato membro informano lo Stato membro di bandiera in merito alla data dell'ispezione e agli elementi dell'infrazione. 2.   Se lo Stato membro i cui ispettori hanno constatato l'infrazione non adotta ulteriori provvedimenti, lo Stato membro di bandiera adotta senza indugio le misure necessarie per ottenere e valutare le prove dell'infrazione. Esso svolge le indagini eventualmente necessarie per perseguire l'infrazione. Ove possibile, esso procede all'ispezione del peschereccio interessato. 3.   Qualora il perseguimento di un'infrazione sia trasferito in conformità dell'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri collaborano affinché siano comunque garantite la sicurezza e la continuità degli elementi di prova dell'infrazione constatata dai loro ispettori.
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