Art. 4
Ispezioni della Commissione
In vigore dal 2 giu 2005
Ispezioni della Commissione
1. Gli ispettori della Commissione possono effettuare ispezioni senza l'assistenza di ispettori dello Stato membro interessato, in conformità dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
2. L'autorità competente dello Stato membro interessato fornisce agli ispettori della Commissione l'assistenza necessaria per l'esecuzione delle ispezioni di cui al paragrafo 1.
3. Gli ispettori della Commissione verificano le loro constatazioni con gli ispettori dello Stato membro interessato. A tal fine, al termine di ogni ispezione, essi si riuniscono con i funzionari dell'autorità competente dello Stato membro interessato per informarli sulle risultanze dei loro accertamenti.
Storico versioni
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