Art. 3
Programmi nazionali di controllo
In vigore dal 2 giu 2005
Programmi nazionali di controllo
1. Il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, l'Irlanda, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito istituiscono programmi nazionali di controllo in conformità delle norme comuni stabilite nell'allegato I.
2. I programmi nazionali di controllo comprendono tutti i dati elencati nell'allegato II.
3. Entro tre mesi dalla comunicazione della presente decisione gli Stati membri elencati al paragrafo 1 presentano alla Commissione il rispettivo programma di controllo e un calendario di attuazione per il primo semestre del programma. Il calendario comprende informazioni particolareggiate sulle risorse umane e materiali assegnate nonché sui periodi e sulle zone in cui tali risorse saranno utilizzate.
4. Successivamente gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione, con scadenza semestrale e comunque non oltre 15 giorni prima dell'inizio del periodo di attuazione, una versione aggiornata del calendario di attuazione.
Storico versioni
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